Imposta di soggiorno
L'imposta di soggiorno è stata introdotta dal Comune di Roseto degli Abruzzi, con Delibera del Consiglio Comunale n.17 del 27.3.2019, ancora in vigore.
L'imposta si applica dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno (cfr. Delibera C.C. n. 10 del 29.3.2023).
CHI LA PAGA: gli utenti che pernottano nelle strutture ricettive di qualsiasi tipo ubicata sul territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi eccetto i residenti. L'imposta va versata al gestore della struttura che rilascia apposita ricevuta.
QUANDO SI PAGA: l'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi. La misura dell'imposta di soggiorno è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
Per l'anno d'imposta 2023 le tariffe, (cfr. delibera di G.M. n. 91 del 16.3.2023), sono:
Strutture ricettive alberghiere (Alberghi, Hotel, Residence turistico-alberghiere, Alberghi diffusi) | Tariffa a notte per persona |
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5 stelle e superiori | Euro 2,50 |
4 stelle | Euro 2,00 |
3 stelle | Euro 1,50 |
2 stelle | Euro 1,50 |
1 stella | Euro 1,00 |
Strutture ricettive non alberghiere | Tariffa a notte per persona |
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Agriturismi | Euro 1,00 |
Locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n.50 | Euro 1,00 |
Tutte le altre strutture ricettive non ricadenti nelle tipologia di cui sopra (B&B, Ostelli, ecc) | Euro 1,00 |
Strutture ricettive all'aria aperta | Tariffa a notte per persona |
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Villaggi Turistici 5 stelle e superiori | Euro 2,50 |
Villaggi Turistici 4 stelle | Euro 2,00 |
Villaggi Turistici 1-2-3 stelle | Euro 1,50 |
Campeggi | Euro 1,50 |
ESENZIONI: sono esenti dal pagamento dell'imposta:
- i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età
- i portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore
- i soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito Atto di Giunta o dalla Legislazione Nazionale
- i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza
- gli autisti di pullman delle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman
- il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre Forze Armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635
- gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a scolaresche e gruppi di atleti minori di 18 anni. L’esenzione si applica ad un accompagnatore ogni quindici minori
SOFTWARE: per agevolare gli adempimenti conseguenti all'istituzione dell'imposta tra cui dichiarazioni mensili (da presentare non più cartacee ma nella sola modalità on-line), versamenti, dichiarazioni annuali, ecc l'Amministrazione Comunale ha reso disponibile ai gestori il seguente portale web Pay Tourist - Comune di Roseto Degli Abruzzi:
Vai al portale Imposta di Soggiorno
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI inerenti la gestione dell'imposta, i nostri uffici sono a disposizione, per ogni chiarimento, al seguente n. telefonico 085 89453607, sul sito del comune di Roseto degli Abruzzi (www.comune.roseto.te.it), nonché sul software per la gestione dell’imposta di soggiorno (documenti pubblici).