Home pageChi siamoOrariContattiIscriviti alla newsPhoto galleryLink utiliNota legale

Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera

"GECT 2007-2013"

 

La riforma della politica regionale prevede di istituire un nuovo strumento dotato di personalità giuridica: il gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera. Esso mira ad agevolare tale cooperazione, attuando azioni con o senza intervento finanziario della Comunità.

SINTESI
Il 14 luglio 2004 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di cinque proposte di regolamenti in materia di riforma della politica. Un primo regolamento riunisce le disposizioni generali sui Fondi strutturali (FESR , FSE) e il Fondo di coesione , che ciascuno formano anche oggetto di un regolamento specifico.

Considerate inoltre le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel settore della cooperazione transfrontaliera, la Commissione ha deciso di includere nella riforma della politica regionale un nuovo strumento di cooperazione a livello comunitario. Si tratta del gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT), dotato di personalità giuridica, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2007.

Il GECT ha come obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra gli Stati membri, le collettività regionali e locali. Al GECT può essere affidata l'attuazione dei programmi cofinanziati dalla Comunità, oppure la realizzazione di qualsiasi altra azione di cooperazione transfrontaliera, con o senza intervento finanziario della Comunità.

La costituzione del GECT è decisa su iniziativa dei suoi membri, che possono essere Stati, collettività regionali o locali oppure altri organismi pubblici locali. I membri possono decidere di costituire il GECT come entità giuridica separata o di affidarne le funzioni ad uno di loro.

Le sue competenze sono definite in una convenzione di cooperazione obbligatoria, dalla quale sono esclusi i poteri che un ente esercita in quanto autorità pubblica, quali i poteri di polizia e di regolamentazione. Nei limiti delle funzioni delegategli, il GECT agisce in nome e per conto dei suoi membri. Esso possiede a tal fine la capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali.

La convenzione precisa la funzione del GECT, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento. La convenzione è limitata esclusivamente al settore della cooperazione determinato dai suoi membri e precisa le loro rispettive responsabilità. Il diritto applicabile alla sua interpretazione e applicazione è quello di uno dei suoi membri.

In seguito, il GECT adotta i propri statuti sulla base della convenzione. Essi contengono disposizioni che riguardano in particolare:

I membri stabiliscono un bilancio annuale di previsione che forma oggetto di una relazione annuale di attività certificata da esperti indipendenti. I membri sono responsabili finanziariamente in proporzione al loro contributo al bilancio fino all'estinzione dei debiti.

Il GECT è rappresentato da un direttore e può dotarsi di un'assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri.

RIFERIMENTI E PROCEDURA
Proposta  COM (2004) 492
Procedura  - Codecisione COD/2004/0168
 

 

Fonte UE: http://europa.eu/scadplus/scad_it.htm