Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera
"GECT 2007-2013"
La riforma della politica regionale prevede di
istituire un nuovo strumento dotato di personalità giuridica: il
gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera. Esso mira ad agevolare
tale cooperazione, attuando azioni con o senza intervento finanziario
della Comunità.
SINTESI
Il 14 luglio 2004 la Commissione europea ha presentato un pacchetto
di cinque proposte di regolamenti in materia di riforma della politica.
Un primo regolamento riunisce le disposizioni generali sui Fondi
strutturali (FESR , FSE) e il Fondo di coesione , che ciascuno formano
anche oggetto di un regolamento specifico.
Considerate inoltre le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel
settore della cooperazione transfrontaliera, la Commissione ha deciso di
includere nella riforma della politica regionale un nuovo strumento di
cooperazione a livello comunitario. Si tratta del gruppo europeo di
cooperazione transfrontaliera (GECT), dotato di personalità giuridica,
che entrerà in vigore il 1° gennaio 2007.
Il GECT ha come obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione
transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra gli Stati membri,
le collettività regionali e locali. Al GECT può essere affidata
l'attuazione dei programmi cofinanziati dalla Comunità, oppure la
realizzazione di qualsiasi altra azione di cooperazione
transfrontaliera, con o senza intervento finanziario della Comunità.
La costituzione del GECT è decisa su iniziativa dei suoi membri, che
possono essere Stati, collettività regionali o locali oppure altri
organismi pubblici locali. I membri possono decidere di costituire il
GECT come entità giuridica separata o di affidarne le funzioni ad uno di
loro.
Le sue competenze sono definite in una convenzione di cooperazione
obbligatoria, dalla quale sono esclusi i poteri che un ente esercita in
quanto autorità pubblica, quali i poteri di polizia e di
regolamentazione. Nei limiti delle funzioni delegategli, il GECT agisce
in nome e per conto dei suoi membri. Esso possiede a tal fine la
capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle
legislazioni nazionali.
La convenzione precisa la funzione del GECT, la sua durata e le
condizioni del suo scioglimento. La convenzione è limitata
esclusivamente al settore della cooperazione determinato dai suoi membri
e precisa le loro rispettive responsabilità. Il diritto applicabile alla
sua interpretazione e applicazione è quello di uno dei suoi membri.
In seguito, il GECT adotta i propri statuti sulla base della
convenzione. Essi contengono disposizioni che riguardano in particolare:
-
l'elenco dei membri;
-
l'obiettivo e le funzioni del GECT nonché le relazioni con i membri;
-
la denominazione e la sede;
-
gli organi, le loro competenze e il relativo funzionamento;
-
le procedure decisionali;
-
la scelta della o delle lingue di lavoro;
-
le modalità di funzionamento, segnatamente, tra l'altro, per quanto riguarda la gestione del personale, le relative modalità di assunzione e la natura dei contratti;
-
le modalità del contributo finanziario dei membri nonché le norme applicabili in materia di contabilità e di bilancio;
-
la designazione di un organismo indipendente di controllo finanziario e di audit esterno.
I membri stabiliscono un bilancio annuale di
previsione che forma oggetto di una relazione annuale di attività
certificata da esperti indipendenti. I membri sono responsabili
finanziariamente in proporzione al loro contributo al bilancio fino
all'estinzione dei debiti.
Il GECT è rappresentato da un direttore e può dotarsi di un'assemblea
costituita dai rappresentanti dei suoi membri.
RIFERIMENTI E PROCEDURA
Proposta
COM (2004) 492
Procedura - Codecisione
COD/2004/0168
Fonte UE:
http://europa.eu/scadplus/scad_it.htm







